Art. 400. Vigilanza L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, congiuntamente, hanno facolta' di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'art. 396.