(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 400)
                              Art. 400. 
                              Vigilanza 
 
  L'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  ed  il
Ministero   dell'industria   del   commercio   e    dell'artigianato,
congiuntamente,  hanno  facolta'  di  fare  ispezionare   da   propri
funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea,  apparato  od
impianto elettrico, ai fini  della  vigilanza  sull'osservanza  delle
norme di cui all'art. 396.