(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 402)
                              Art. 402. 
      Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici 
                          Norme applicabili 
 
  Le norme di cui ai precedenti articoli 398, 399 e 400 si  applicano
anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti
ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano  predisposti  per
produrre, emissioni su frequenze o  con  potenze  diverse  da  quelle
ammesse,  per  il  servizio  cui  sono  destinati,  dai   regolamenti
internazionali  e  dalle  disposizioni  nazionali  o  dagli  atti  di
concessione.