(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 403)
                              Art. 403. 
         Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti 
 
  Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti  senza  averne  fatta
preventiva denuncia all'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza  e
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e'  punito
con l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000. 
  L'obbligo della denuncia non incombe sui  titolari  di  concessioni
rilasciate ai sensi del presente decreto.