(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 405)
                              Art. 405. 
Impianti od apparecchi  radiotelegrafici  installati  nelle  navi  ed
         aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni 
 
  Le sanzioni previste dai precedenti articoli 403 e 404 si applicano
anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali. 
  Indipendentemente dall'azione penale, l'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni puo' provvedere direttamente, a  spese  del
contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro  degli
apparecchi.