(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 408)
                              Art. 408. 
Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori all'esercizio
                     di stazioni radioelettriche 
 
  Per coloro  che,  all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto disimpegnino o abbiano disimpegnato, con qualsiasi qualifica,
il servizio di operatore presso stazioni costiere, si  prescinde  dal
possesso dei certificati di cui all'art. 342. 
  Per quanto riguarda i certificati di cui alle lettere a),  b),  c),
c1), d), d1), g) dell'art. 341, le disposizioni del presente  decreto
avranno applicazione a partire dalla sessione di esami  successiva  a
quella in corso al momento della pubblicazione del decreto stesso, ad
eccezione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 344, che
andra' in vigore a partire dalla terza sessione successiva  a  quella
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.