Art. 408. Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori all'esercizio di stazioni radioelettriche Per coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto disimpegnino o abbiano disimpegnato, con qualsiasi qualifica, il servizio di operatore presso stazioni costiere, si prescinde dal possesso dei certificati di cui all'art. 342. Per quanto riguarda i certificati di cui alle lettere a), b), c), c1), d), d1), g) dell'art. 341, le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dalla sessione di esami successiva a quella in corso al momento della pubblicazione del decreto stesso, ad eccezione della disposizione di cui al primo comma dell'art. 344, che andra' in vigore a partire dalla terza sessione successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.