(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 409)
                              Art. 409. 
Utilizzazione  provvisoria  di  apparati  radioelettrici  di   debole
                               potenza 
 
  In pendenza  dell'emanazione  delle  norme  di  esecuzione  di  cui
all'art. 2 del decreto di approvazione del presente testo unico e del
decreto ministeriale di cui all'art. 334 e' consentito, per la durata
di un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
l'uso di apparati radioelettrici di debole potenza per gli  scopi  di
cui al n.  8)  dello  stesso  art.  334  e  con  le  limitazioni  ivi
contenute, a  condizione  che  i  possessori  abbiano  provveduto  al
versamento del canone di lire 15.000 per ogni apparato posseduto. 
  Il versamento deve essere effettuato  sul  conto  corrente  postale
n...... intestato alla Direzione provinciale P.T. di  Roma  -  Canoni
concessioni e proventi vari dei servizi radioelettrici. 
  L'esercizio degli apparati deve essere svolto, a pena di decadenza,
con l'osservanza delle norme tecniche raccomandate  dalla  Conferenza
europea delle amministrazioni delle poste e  delle  telecomunicazioni
di Lisbona 1971, di cui all'allegato 2 dell'annesso 11  al  resoconto
della conferenza medesima.