Art. 409. Utilizzazione provvisoria di apparati radioelettrici di debole potenza In pendenza dell'emanazione delle norme di esecuzione di cui all'art. 2 del decreto di approvazione del presente testo unico e del decreto ministeriale di cui all'art. 334 e' consentito, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'uso di apparati radioelettrici di debole potenza per gli scopi di cui al n. 8) dello stesso art. 334 e con le limitazioni ivi contenute, a condizione che i possessori abbiano provveduto al versamento del canone di lire 15.000 per ogni apparato posseduto. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n...... intestato alla Direzione provinciale P.T. di Roma - Canoni concessioni e proventi vari dei servizi radioelettrici. L'esercizio degli apparati deve essere svolto, a pena di decadenza, con l'osservanza delle norme tecniche raccomandate dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni di Lisbona 1971, di cui all'allegato 2 dell'annesso 11 al resoconto della conferenza medesima.