(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 41)
                              Art. 41. 
                     Eccezioni all'esclusivita' 
 
  La disposizione dell'art. 39 non si applica: 
    a) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e
senza fine di lucro; 
    b) alla raccolta, al trasporto ed al recapito  di  corrispondenze
epistolari, per le quali sia stato  soddisfatto  il  diritto  postale
mediante impronte di macchina affrancatrice  o  mediante  francobolli
debitamente annullati  da  un  ufficio  postale  o  direttamente  dal
mittente mediante apposizione con inchiostro  indelebile  della  data
d'inizio del trasporto stesso; 
    c) al trasporto ed al recapito di corrispondenze  epistolari  che
una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo  di  apposito
incaricato; 
    d) alla raccolta, al trasporto ed al recapito  di  corrispondenze
epistolari nelle localita' e nei  giorni  in  cui  non  funzionano  i
servizi postali, entro i limiti stabiliti dal regolamento; 
    e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee
ferroviarie  e  tramviarie  in   servizio   pubblico   o   di   linee
automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea,  sovvenzionate
dallo   Stato,   concernenti   esclusivamente   l'amministrazione   e
l'esercizio  delle  rispettive  linee,  nei  limiti   stabiliti   dal
regolamento.