(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 413)
                              Art. 413. 
         Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali 
 
  Le disposizioni agevolative di cui agli articoli  174,  211  e  283
sono  applicabili  fino  al  termine  che  sara'  stabilito  con   le
disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9  e  del  sesto
comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 1974. 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                              ANDREOTTI