Art. 413. Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali Le disposizioni agevolative di cui agli articoli 174, 211 e 283 sono applicabili fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6) dell'art. 9 e del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1974. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI