(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 42)
                              Art. 42. 
                 Corrispondenza ordinarie inesitate 
 
  Le  corrispondenze   ordinarie   provenienti   dall'interno   della
Repubblica,  rimaste  indistribuite  per   qualsiasi   motivo,   sono
distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con  le
modalita' indicati nel regolamento.