(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 44)
                              Art. 44. 
                   Francatura delle corrispondenze 
 
  Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e  delle
carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono  essere  francate
per intero dal mittente. 
  Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite in via
ordinaria,  non  francate   o   francate   insufficientemente,   sono
assoggettate  ad  una  tassa  doppia  dell'importo  della  francatura
mancante, a carico del destinatario. 
  Le altre corrispondenze non hanno corso.