(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 46)
                              Art. 46. 
Indebita  inclusione  di  comunicazioni  epistolari  in  oggetti   di
                    corrispondenza non epistolare 
 
  Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e  salvo
quanto e' stabilito per le stampe e per i campioni,  gli  oggetti  di
corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono
comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. 
  L'aggiunta nelle stampe e nei campioni  di  qualsiasi  scritto  non
ammesso e' punita con l'ammenda da L. 800 a L. 8000.