(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 48)
                              Art. 48. 
                Perdita di raccomandate - Indennita' 
 
  In caso di perdita totale di una  corrispondenza  raccomandata,  il
mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art.  96,  alla
indennita' stabilita  nella  misura  indicata  dal  decreto  previsto
dall'art. 28. 
  Non  compete  indennita'  per  lo  smarrimento  di   corrispondenze
ufficiali raccomandate, il cui pagamento della  tassa  e'  effettuato
secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18  del  presente
decreto e di invii con tassa a carico del destinatario.