(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 49)
                              Art. 49. 
                             Indennita' 
 
  Nel  caso  di  perdita,  manomissione  ed  avaria  di  una  lettera
assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell'art.  96,
ad  una  indennita'  corrispondente  all'ammontare  effettivo   della
perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del  valore
dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati. 
  Per gli invii con assicurazione convenzionale  l'indennizzo,  salvo
le eccezioni previste dall'art. 96, viene  corrisposto  nella  misura
del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o  di  perdita  totale
del contenuto. Nel  caso  di  perdita  parziale,  non  compete  alcun
indennizzo. 
  Nel  caso  di  perdita,  vengono  restituite  anche  le  tasse   di
spedizione, salvo i diritti di assicurazione. 
  Non compete indennita' per lo smarrimento, manomissione  od  avaria
di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite
in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale e'  effettuato
secondo i criteri e le modalita' previste nell'art. 18  del  presente
decreto o di invii con tassa a carico del destinatario.