(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 5)
                               Art. 5. 
                Sospensione o limitazione dei servizi 
              Assunzione di quelli dati in concessione 
 
  Il Governo della Repubblica, per grave  necessita'  pubblica,  puo'
disporre la sospensione dei servizi o limitare i  servizi  stessi  da
chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi  dati  in
concessione. 
  Nessuna  indennita'  speciale   e'   dovuta   in   tali   casi   al
concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito  negli  atti
di concessione. 
  Il provvedimento e' emanato con  decreto  motivato  del  Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.