(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 50)
                              Art. 50. 
                       Contrassegno ufficiale 
 
  Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli  uffici  statali,  le
cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso
mediante il pagamento della tassa secondo i criteri  e  le  modalita'
sanciti  nell'art.  18  del  presente  decreto,  purche'  portino  un
contrassegno che ne indichi la provenienza.