(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 51)
                              Art. 51. 
Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello
                     Stato - Reclami - Esenzione 
 
  Hanno  pure  corso  mediante  il  pagamento  delle  tasse   postali
determinate secondo i criteri e le  modalita'  sanciti  nell'art.  18
purche' debitamente contrassegnate: 
    a) le corrispondenze  ufficiali  spedite  mi  via  ordinaria,  in
raccomandazione o in  assicurazione  ai  sindaci  e  viceversa  dagli
uffici indicati nell'articolo precedente, purche'  trattasi  di  atti
riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualita' di  ufficiali  di
Governo; 
    b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati  riempiti  a
mano, che gli uffici di cui all'art. 50 spediscono in  via  ordinaria
ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato; 
    c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro  e  gli  uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  spediscono  in   via   ordinaria
all'indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni
di valore e simili; 
    d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture,  le  intendenze
di finanza,  gli  uffici  statali  del  genio  civile  e  gli  uffici
distrettuali delle imposte  indirizzano  alle  esattorie  comunali  e
consorziali, sia  in  via  ordinaria  che  in  raccomandazione  o  in
assicurazione; 
    e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato,  che
le procure della  Repubblica  spediscono  in  assicurazione,  per  la
custodia, all'amministrazione centrale della Banca di Italia; 
    f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per  il
valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione  di
medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali; 
    g) i campioni  senza  valore  raccomandati  contenenti  materiale
patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico,  spediti  da
medici  provinciali   e   comunali   all'indirizzo   dei   laboratori
batteriologici universitari e  di  quelli  regionali,  provinciali  e
comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei
casi di epidemia; 
    h)  le  corrispondenze  ufficiali  che  l'Accademia  dei   Lincei
indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in  via  ordinaria,
in raccomandazione o in assicurazione; 
    i)  i  vaglia  cambiari  della  Banca  d'Italia,  spediti   dalle
tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori verso lo Stato,  ai
sensi della legge 23 ottobre 1962 n. 1575; 
    l) i servizi  di  scorta  riguardanti  le  spedizioni  di  valori
bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate  dal
Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro; 
    m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54  non
potute recapitare e restituite ai mittenti. 
  Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio
postale e telegrafico, indirizzati dagli  utenti  all'Amministrazione
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  in  via  ordinaria  o   in
raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate
dall'amministrazione agli utenti.