(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 55)
                              Art. 55. 
Corrispondenze dirette a militari di truppa o  spedite  dai  militari
                      alle rispettive famiglie 
 
  La  tassa  delle  lettere  e  delle  cartoline  con  corrispondenze
epistolari,  spedite  in  via  ordinaria  all'indirizzo  di  soldati,
caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti  delle
altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, e' ridotta alla
meta' di quella ordinaria. 
  Le lettere non francate, spedite dai militari  indicati  nel  comma
precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a  carico  dei
destinatari, ad una tassa pari a quella  che  avrebbe  dovuto  essere
pagata per la loro francatura.