(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 56)
                              Art. 56. 
 
  E' concessa una tariffa ridotta per i giornali quotidiani, compresi
i settimi numeri, e per le riviste, rassegne e simili di periodicita'
almeno semestrale, spediti direttamente dagli amministratori e  dagli
editori in numero, non inferiore a 1000 esemplari. 
  Le stampe periodiche non devono avere  carattere  postulatorio  ne'
contenere pubblicita' a favore proprio, eccetto quella relativa  agli
abbonamenti al  periodico  od  ai  periodici  del  gruppo  editoriale
mittente o alle vendite per corrispondenza. 
  Esse possono invece contenere pubblicita' a  favore  di  terzi  nei
limiti fissati dal regolamento, che stabilisce altresi' le  modalita'
da osservarsi  per  fruire  della  riduzione  tariffaria  di  cui  al
presente articolo. 
  Non sono ammessi a tale riduzione tariffaria i  cataloghi,  esclusi
quelli relativi alle vendite per corrispondenza, i  bollettini  ed  i
listini di commercio.