Art. 56. E' concessa una tariffa ridotta per i giornali quotidiani, compresi i settimi numeri, e per le riviste, rassegne e simili di periodicita' almeno semestrale, spediti direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero, non inferiore a 1000 esemplari. Le stampe periodiche non devono avere carattere postulatorio ne' contenere pubblicita' a favore proprio, eccetto quella relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza. Esse possono invece contenere pubblicita' a favore di terzi nei limiti fissati dal regolamento, che stabilisce altresi' le modalita' da osservarsi per fruire della riduzione tariffaria di cui al presente articolo. Non sono ammessi a tale riduzione tariffaria i cataloghi, esclusi quelli relativi alle vendite per corrispondenza, i bollettini ed i listini di commercio.