(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 58)
                              Art. 58. 
     Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusivita' postale 
 
  Non sono  soggetti  alle  disposizioni  dell'art.  1  del  presente
decreto: 
    1) il trasporto di pacchi e colli, che superino  il  peso  di  20
chilogrammi; 
    2) il trasporto di pacchi  e  colli  effettuato  nell'ambito  del
territorio di uno stesso comune o dalla  localita'  di  origine  alla
stazione ferroviaria cui essa fa capo; 
    3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti: 
      a) direttamente alle ferrovie dello Stato; 
      b) alle societa' od imprese di trasporto  su  linee  terrestri,
acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o  sussidiate  dallo
Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o
su parte di essa; 
      c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o  per
speciale incarico, eseguono il trasporto, purche' non  siano  vettori
di professione, ne' siano addetti ad imprese di trasporto.