(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 59)
                              Art. 59. 
Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai  concessionari
                         all'Amministrazione 
 
  Il trasporto di pacchi e colli, del quale  l'Amministrazione  abbia
la esclusivita', ai sensi dell'art. 1 del presente decreto,  eseguito
dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti,  e'
punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare
dei diritti non pagati. 
  L'Amministrazione puo' inoltre sospendere  la  concessione  per  un
periodo non superiore a sei  mesi  o  anche,  in  caso  di  recidiva,
revocarla, senza  che  il  concessionario  abbia  diritto  ad  alcuna
indennita'.