(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 60)
                              Art. 60. 
Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito  da
                         successivi vettori 
 
  Per il trasporto  di  uno  stesso  pacco  o  collo,  soggetto  alla
esclusivita' di cui all'art. 1, anche se eseguito da piu' vettori, il
diritto postale e' dovuto una sola volta. 
  Il   pagamento   deve   essere   effettuato   dal   primo   vettore
concessionario che accetta il pacco. 
  In caso di inadempienza e  di  mancata  transazione  amministrativa
della contravvenzione ai sensi dell'art. 31, si applica a  carico  di
tutti  i  vettori  intervenuti  nello  stesso  trasporto  la  ammenda
prevista dal precedente articolo.