Art. 61. Trasporto di pacchi e colli senza concessione Salvo le eccezioni previste dall'art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione e' punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall'art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione.