(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 66)
                              Art. 66. 
  Facolta' di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte 
 
  L'Amministrazione ha facolta' di aprire i pacchi  postali,  con  le
modalita' stabilite dal regolamento per accertare  l'esattezza  della
dichiarazione  del  contenuto  o  le  deficienze  od  avarie  e   per
l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta. 
  L'Amministrazione  postale,  d'intesa  con  quella  doganale,  puo'
procedere,  altresi',  all'apertura  dei  pacchi  postali  di  estera
provenienza per verificarne il contenuto  al  fine  dell'applicazione
dei  diritti  doganali  e  dell'osservanza  di  norme  e   condizioni
richieste per l'importazione di particolari merci.