(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 68)
                              Art. 68. 
       Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all'origine 
 
  I  pacchi  postali  rispediti,  a  richiesta  dei  mittenti  o  dei
destinatari, da una ad altra localita' della Repubblica sono soggetti
ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente  di  assicurazione,
da pagarsi all'atto della richiesta. 
  Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari. 
  A eguale tassa sono soggetti, in caso  di  rinvio  al  mittente,  i
pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario. 
  I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come  ordinari,
salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.