(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 69)
                              Art. 69. 
                   Vendita o distruzione di pacchi 
 
  Possono essere venduti senza preavviso e formalita'  giudiziarie  i
pacchi   postali   contenenti   merci   che   presentino   segni   di
deterioramento. 
  Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di  giacenza
di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati  dal
destinatario e  dal  mittente  e  quelli  che  non  si  siano  potuti
recapitare, ne' restituire al mittente. 
  Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi,  previste  nei
commi  precedenti,  rientrano  nella   competenza   della   Direzione
provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici e' giacente il
pacco. 
  Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel
caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale
importo, detratte le spese ed imposte gravanti  sul  pacco,  resta  a
disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita. 
  Trascorso  il  suddetto  termine   l'importo   e'   devoluto   alla
Amministrazione. 
  I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possano essere  messi  in
vendita o che siano rimasti  invenduti,  sono  distrutti,  salvo  che
l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti. 
  In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei mittenti,  il
rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi. 
  Per la vendita o  la  distruzione  di  merci  contenute  in  pacchi
postali di estera provenienza saranno  osservate  le  norme  previste
dalla legge doganale per le merci abbandonate.