(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 7)
                               Art. 7. 
 Tariffe postali di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno 
 
  Salva  la   competenza   del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le  tariffe
per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni,  per  lo
interno, sono stabilite con decreto del Presidente della  Repubblica,
su proposta dello stesso Ministro, di  concerto  con  quello  per  il
tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. 
  Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i  limiti
di peso, dimensione,  valore  e  assegno  per  gli  oggetti  affidati
all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.