(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 70)
                              Art. 70. 
    Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennita' 
 
  Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il
mittente ha diritto ad una  indennita'  corrispondente  all'ammontare
effettivo della perdita, della manomissione o della avaria,  entro  i
limiti dell'indennita' stabilita dal decreto  previsto  dall'art.  28
per i pacchi ordinari o per  quelli  contenenti  abiti  borghesi  dei
richiamati  alle  armi,  e  del  valore  dichiarato  per   i   pacchi
assicurati. 
  Per i pacchi con  assicurazione  convenzionale  l'indennita'  viene
corrisposta  nella  misura  del  valore  dichiarato   nel   caso   di
smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto. 
  Nel caso  di  perdita  od  avaria  parziale,  compete  l'indennita'
stabilita per i pacchi ordinari. 
  Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del
loro contenuto, i mittenti, oltre  all'indennita'  hanno  diritto  al
rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse  quelle  di
assicurazione.