(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 71)
                              Art. 71. 
              Trasporto obbligatorio di effetti postali 
 
  I concessionari  e  gli  intraprenditori  di  trasporti  terrestri,
acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati  dallo
Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali. 
  Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni  stabilite
dal regolamento. 
  L'Amministrazione ha facolta' di  collocare  a  proprie  spese  sui
mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili  per
l'impostazione della corrispondenza lungo la linea,  senza  l'obbligo
di corrispondere alcun compenso agli esercenti. 
  L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai  punti  di
fermata stabiliti.