(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 72)
                              Art. 72. 
 Responsabilita' degli obbligati al trasporto degli effetti postali 
                               Limiti 
 
  Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente
da  quanto  dispone   il   successivo   art.   73,   assumono   verso
l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri  agenti,  la  stessa
responsabilita' che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti. 
  Non cessa la responsabilita' verso l'Amministrazione  nel  caso  di
abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.