(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 73)
                              Art. 73. 
  Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali 
 
  Gli obbligati al  trasporto  degli  effetti  postali,  i  quali  si
rifiutino  di  accettarli,  trasportarli  o  consegnarli  o  che  non
notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli  itinerari  e  gli
orari dei viaggi,  sono  puniti  con  l'ammenda  estensibile  a  lire
120.000, salvo che il fatto costituisca reato punito  con  pena  piu'
grave.