(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 74)
                              Art. 74. 
Disciplina del trasporto obbligatorio  degli  effetti  postali  sulle
autolinee in concessione alle industrie private -  Canone  postale  -
                          Cartella d'oneri. 
 
  L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da
parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici  automobilistici
per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee)  di  qualunque
natura e durata sono disciplinati a mezzo  di  apposita  cartella  di
oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica,  su
proposta del Ministro per le poste e  per  le  telecomunicazioni,  di
concerto con il  Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile,
sentito il parere del Consiglio di Stato. 
  I canoni da corrispondere per il trasporto  degli  effetti  postali
sono stabiliti in ragione di L. 9000 annue per  chilometro  di  linea
autorizzata per il trasporto stesso. 
  Qualora per i trasporti postali  l'Amministrazione  delle  poste  e
delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un  tratto
non superiore a chilometri 15 o per piu' di due corse giornaliere  di
andata e ritorno, il  canone  annuo  chilometrico  e'  elevato  a  L.
18.000.