(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 76)
                              Art. 76. 
Trasporto  e  scambio  degli  effetti  postali  sulle  autolinee   in
       concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri 
 
  Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno  effettuati
nei limiti di peso e  di  numero  stabiliti  nella  cartella  d'oneri
qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con  tutte  le  corse,
autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni riterra' opportuno di utilizzare.