Art. 76. Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d'oneri Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d'oneri qualunque ne sia l'origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterra' opportuno di utilizzare.