(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 77)
Art. 77.
Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi
pubblici automobilistici
Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto
dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di
fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di spazio
degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato
strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di
corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.