(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 77)
                              Art. 77. 
Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di  servizi
                      pubblici automobilistici 
 
  Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza  sul  trasporto
dei pacchi agricoli e delle merci con facolta' all'Amministrazione di
fruire anche dell'eccedenza di disponibilita' di portata e di  spazio
degli automezzi  risultante  dopo  il  carico  del  bagaglio  privato
strettamente   indispensabile.   In   ogni   caso   i   dispacci   di
corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.