(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 78)
                              Art. 78. 
          Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali 
     Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici 
 
  Le imprese  concessionarie  dei  servizi  pubblici  automobilistici
hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli  uffici  postali,
sia estremi che intermedi,  per  il  trasporto  e  lo  scambio  degli
effetti postali. 
  Qualora vi  ostino  condizioni  stradali  o  altri  impedimenti  di
qualsiasi genere, che rendano comunque  impossibile  l'accesso  delle
autovetture  ai  predetti  uffici  postali,  le   imprese   esercenti
provvederanno al trasporto ed  allo  scambio  degli  effetti  postali
presso gli uffici estremi  o  intermedi  con  qualsiasi  altro  mezzo
idoneo e con proprio personale. 
  Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a  carico  delle
imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate  intermedie  e
di quelle terminali dagli uffici postali  non  siano  rispettivamente
superiori a metri 150 e a metri 500.