(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 79)
                              Art. 79. 
   Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici 
                              Sanzioni 
 
  Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali  si  rifiutino  di
accettare,  trasportare  e  scambiare  gli  effetti  postali  o   che
abbandonino  il  servizio  o  che  non  notifichino  in  tempo  utile
all'Amministrazione  delle  poste  e  delle   telecomunicazioni   gli
itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti,  salvo  che  il  fatto
costituisca un piu' grave reato,  con  l'ammenda  da  L.  1000  a  L.
300.000.