(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 8)
                               Art. 8. 
Tariffe per i servizi postali, di bancoposta e  di  telecomunicazioni
                           internazionali 
 
  Le tariffe per i servizi postali  e  di  bancoposta  internazionali
sono stabilite dal Ministro per le poste e le  telecomunicazioni,  di
concerto  con  quello  per  il  tesoro,  in  base  alle   convenzioni
internazionali  o  agli  accordi  con   le   amministrazioni   estere
interessate. 
  Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe  per  i  servizi
internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di
transito.