(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 81)
                              Art. 81. 
         Divieto di spedizione di oggetti postali - Sanzioni 
 
  E'  proibito  spedire  oggetti  che  possano  cagionare   danno   o
costituire pericolo per le persone  e  per  le  cose  o  che  possano
imbrattare o  deteriorare  altri  invii  postali,  e  quelli  la  cui
circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico,  al  buon
costume. 
  Il mittente e' punito con l'ammenda da L. 1000 a L.  80.000,  salvo
che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.