(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 83)
                              Art. 83. 
Divieto  di  includere  valori  nelle  corrispondenze   ordinarie   e
                            raccomandate 
 
  E' vietato d'includere nelle corrispondenze  ordinarie,  in  quelle
raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi  e  carte
di valore esigibili al portatore. 
  Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni,  in
contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio,  a  carico
del destinatario, al doppio  della  tassa  di  raccomandazione  e  di
quella  minima  di  assicurazione,  se  trattasi  di   corrispondenze
ordinarie, od al  doppio  della  tassa  minima  di  assicurazione  se
trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi. 
  I destinatari saranno esonerati dal pagamento  di  tali  tasse  se,
prima di ritirare le corrispondenze o i  pacchi,  faranno  constatare
l'inesistenza di valori. 
  Per le corrispondenze ed i pacchi  spediti  in  contravvenzione  al
divieto del presente articolo, anche  se  assicurati  d'ufficio,  non
compete  nessuna  indennita'  nei  casi  di  smarrimento,  avaria   o
manomissione.