(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 84)
                              Art. 84. 
                     Assicurazione obbligatoria 
 
  Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o  carte
di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati. 
  La dichiarazione di valore non  puo'  essere  superiore  al  valore
reale del  contenuto,  ma  e'  consentito  di  dichiarare  un  valore
inferiore. 
  E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore. 
  E'  ammessa,  altresi',  l'assicurazione   convenzionale   per   la
spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di
valori non esigibili al portatore. 
  Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente,  salvo  il
disposto dell'art. 54, e' tenuto a pagare anticipatamente la relativa
tassa.