(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 85)
                              Art. 85. 
                     Oggetti gravati di assegno 
 
  Le corrispondenze possono essere gravati di  assegno,  mediante  il
pagamento di un supplemento di tassa, alle  condizioni  indicate  nel
regolamento. 
  L'Amministrazione  e'  responsabile   dell'ammontare   dell'assegno
soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo. 
  In caso di perdita di una raccomandata,  e  di  perdita,  avaria  o
manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno,  il
mittente ha diritto ad una indennita' nei  limiti  stabiliti  per  un
oggetto della stessa specie non gravato di assegno.