(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 86)
                              Art. 86. 
          Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente 
 
  Il destinatario di un oggetto gravato  di  assegno  puo',  ritirato
l'oggetto,  fare   opposizione   alla   trasmissione   dell'ammontare
dell'assegno  al  mittente,  purche'  la  faccia  seguire   da   atto
giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.