(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 87)
                              Art. 87. 
         Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso 
 
  E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per
espresso, entro i  limiti  stabiliti  dal  regolamento,  mediante  il
pagamento da parte del mittente di una sopratassa.