(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 87)
Art. 87.
Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso
E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per
espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il
pagamento da parte del mittente di una sopratassa.