Art. 88. Oggetti diretti ad omonimi Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza. Quando taluna delle persone invitate non si presenti, la apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.