(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 88)
                              Art. 88. 
                     Oggetti diretti ad omonimi 
 
  Nel  caso  di  corrispondenze  o  di  pacchi  con   indirizzo   che
all'ufficio risulti  comune  a  piu'  persone,  gli  oggetti  vengono
trattenuti  per  essere  poi  aperti  alla  presenza  delle   persone
medesime, all'uopo invitate, salvo che chi  li  domanda  sappia  dare
elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza. 
  Quando taluna delle persone invitate non si presenti,  la  apertura
puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle  che  si
siano presentate.