Art. 89. Pagamento delle somme gravanti i pacchi All'atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonche' le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati. I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.