(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 89)
                              Art. 89. 
               Pagamento delle somme gravanti i pacchi 
 
  All'atto  del  ritiro  della  corrispondenza  e   dei   pacchi   il
destinatario e, nel caso di  oggetti  rinviati,  i  mittenti  debbono
pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonche'  le  tasse  e
sopratasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati. 
  I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di
tulle le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. 
  Il  regolamento  determina  le  modalita'  e  le   condizioni   per
l'esercizio di tale facolta'.