(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 9)
                               Art. 9. 
                       Accordi internazionali 
 
  Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  indipendentemente
dalle norme della convenzione postale universale,  della  convenzione
internazionale    delle    telecomunicazioni    e    degli    accordi
internazionali, ha la facolta' di stipulare  particolari  convenzioni
con  amministrazioni  estere  o  gestori  esteri  riconosciuti,   per
regolare, nell'interesse comune,  i  servizi  previsti  dal  presente
decreto. 
  Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha  facolta'  di
costituire diritti  irrevocabili  di  uso,  secondo  le  consuetudini
vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di  proprieta'
dello Stato. 
  Detta costituzione puo' avvenire soltanto: 
    a) a favore di  amministrazioni  estere  o  di  enti  pubblici  o
privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni
e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio
italiano; 
    b) a favore di societa' italiane  concessionarie  di  servizi  di
telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per  l'espletamento
del traffico di loro competenza. 
  I diritti irrevocabili di uso su  cavi  di  cui  al  secondo  comma
possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti  il  fabbisogno
necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico
esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. 
  Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si  provvede  con
convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per le poste e  le
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. 
  In dette convenzioni devono essere  indicate  la  quota  parte  del
costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da
porsi a carico del titolare del diritto. In ogni  caso,  le  predette
quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti  oggetto
del diritto irrevocabile di uso e il totale dei  circuiti  realizzati
sul cavo. 
  Il diritto irrevocabile d'uso sui  cavi  telefonici  di  proprieta'
statale non potra' essere ceduto a terzi da parte del titolare se non
previo consenso del Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni,
sentito il Ministero del tesoro.