(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 91)
                              Art. 91. 
              Termine per la presentazione del reclamo 
 
  I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per  i
pacchi  devono  essere  presentati  entro   sei   mesi   dalla   data
d'impostazione. 
  Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto
dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo
e' di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la  osservanza  delle
norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei
conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso
con tali mezzi.