(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 96)
                              Art. 96. 
 Dirimenti di responsabilita' nei servizi di corrispondenze e pacchi 
 
  L'Amministrazione  e'  liberata  da  ogni  responsabilita'  per  la
perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati
e di pacchi: 
    a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non  sia  stato
assicurato anche contro i rischi di forza maggiore; 
    b) quando non possa rendere conto degli  oggetti  in  conseguenza
della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso
di forza maggiore; 
    c) quando il danno sia causato dalla natura  dell'oggetto  o  dal
fatto del mittente; 
    d) quando trattasi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo
81; 
    e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di  valore  superiore  a
quello reale ai sensi dell'art. 84; 
    f) quando il mittente non abbia presentato  reclamo  nei  termini
previsti dall'art. 91; 
    g) nel caso di consegna ad omonimi,  eseguita  con  le  modalita'
stabilite dal regolamento.