Art. 96. Dirimenti di responsabilita' nei servizi di corrispondenze e pacchi L'Amministrazione e' liberata da ogni responsabilita' per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi: a) in caso di forza maggiore, salvo che l'oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore; b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore; c) quando il danno sia causato dalla natura dell'oggetto o dal fatto del mittente; d) quando trattasi di invii non consentiti ai sensi dell'articolo 81; e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell'art. 84; f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91; g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalita' stabilite dal regolamento.