(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 97)
                              Art. 97. 
             Facolta' di ritirare gli oggetti rinvenuti 
 
  Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o  di  pacchi  smarriti,
per i quali sia  stata  gia'  corrisposta  l'indennita'  dovuta  agli
aventi diritto, costoro  hanno  facolta'  di  ritirare  gli  oggetti,
restituendo l'indennita' stessa. 
  Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il  cui  contenuto
si  riconosca  di  valore   inferiore   a   quello   dichiarato,   la
Amministrazione ha il diritto di  riavere  l'indennita'  corrisposta,
consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene  in  cui
si puo' incorrere  secondo  le  leggi  penali  per  le  dichiarazioni
fraudolente di valore.