(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 99)
                              Art. 99. 
Agevolazioni tariffarie per la  spedizione  di  pacchi  e  di  pieghi
                             voluminosi 
 
  Il Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  sentito  il
consiglio di amministrazione e di concerto con  il  Ministro  per  il
tesoro, puo' accordare riduzioni,  nel  limite  massimo  del  30  per
cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel  servizio  interno
da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali
e di pieghi voluminosi. Sono  escluse  da  tale  riduzione  le  tasse
relative ai servizi accessori. 
  Il  regolamento  stabilisce  i  limiti  e  le  condizioni  per   la
concessione delle  facilitazioni  tariffarie  di  cui  al  precedente
comma,  in  modo  che  all'Amministrazione  delle   poste   e   delle
telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di esercizio. 
  Tale agevolazione tariffaria non e' cumulabile con altre  riduzioni
tariffarie.