(Accordo-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  Il trasferimento di residenza nel Paese di origine da  parte  delle
persone  che  si  avvalgono  dei  benefici   del   presente   accordo
implichera', automaticamente, la reviviscenza di tutti  i  diritti  e
doveri inerenti alla loro precedente  cittadinanza.  Le  persone  che
effettueranno detto trasferimento avranno l'obbligo di informarne  le
autorita'  competenti  dei  rispettivi  Paesi.  In   tal   caso,   si
provvedera' ad  iscrivere  il  trasferimento  nei  registri  previsti
nell'articolo 2 e si fara' luogo alle comunicazioni  del  caso,  agli
effetti previsti nell'articolo stesso. 
  Nel caso in cui una persona che si sia  avvalsa  dei  benefici  del
presente Accordo si trasferisca nel territorio di un terzo Stato,  si
considerera'  per  residenza,  agli  effetti   di   determinarne   la
cittadinanza e la legislazione applicabile, l'ultima che  la  persona
stessa abbia avuto nel territorio di una delle Parti contraenti. 
  Agli effetti del presente Accordo, si intende per residenza  quella
stabilita con l'intenzione di fissare in essa la dimora abituale.  La
prova dello stabilimento della residenza nel territorio  delle  Parti
contraenti, sara' requisito  indispensabile  per  chiedere  la  nuova
cittadinanza o per riacquistare  il  pieno  godimento  di  quella  di
origine.